Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ostetrica/o Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'ostetrica/o; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento:
1. 1. È individuata la figura dell'ostetrica/o con il seguente profilo: l'ostetrica/o è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato.
2. L'ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa: a) ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità; b) alla preparazione psicoprofilattica al parto; c) alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici; d) alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile; e) ai programmi di assistenza materna e neonatale.
3. L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce, come membro dell'equipe sanitaria, l'intervento assistenziale di propria competenza.
4. L'ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. L'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza.
6. L'ostetrica/o svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. 2. 1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale. 3. 1. Il diploma universitario di ostetrica/o, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale. 4. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
1. PREMESSA
1.1 L’ostetrica/o è il professionista sanitario abilitato e responsabile dell’assistenza ostetrica, ginecologica e neonatale; la sua attività si fonda sulla libertà e l’indipendenza della
professione.
1.2 L’ostetrica/o riconosce la centralità della donna, della coppia, del neonato, del bambino, della famiglia e della collettività ed attua interventi adeguati ai bisogni di salute, nell’esercizio delle funzioni di sua competenza per la prevenzione, cura, salvaguardia e recupero della salute individuale e collettiva.
1.3 L’assistenza garantita dall’ostetrica/o, si integra con le attività degli altri professionisti, attraverso interventi specifici di natura intellettuale e tecnico-scientifica, in ambito assistenziale, relazionale, educativo e gestionale, svolti con responsabilità, in autonomia e/o in collaborazione con altri professionisti sanitari.
1.4 Nell’esercizio dell’attività professionale l’ostetrica/o si attiene alle conoscenze scientifiche e agisce nel rispetto dei principi fondamentali della qualità dell’assistenza e delle disposizioni normative che regolano le funzioni di sua competenza, al fine di assicurare l’appropriatezza, l’equità e la sicurezza delle cure.
1.5 L’ostetrica/o, responsabile della formazione e dell’aggiornamento del proprio profilo professionale, promuove e realizza in autonomia e in collaborazione la ricerca di settore.
2. PRINCIPI GENERALI
2.1 L’ostetrica/o presta assistenza rispettando la dignità e la libertà della persona promuovendone la consapevolezza in funzione dei valori etici, religiosi e
culturali, nonché, delle condizioni sociali nella esclusiva salvaguardia della salute degli assistiti.
2.2 Il comportamento dell’ostetrica/o si fonda sul rispetto dei diritti umani universali, dei principi di etica clinica e dei principi deontologici della professione.
2.3 L’ostetrica/o riconosce il valore della ricerca. Si impegna nella promozione e nella realizzazione della ricerca, della sperimentazione clinica e assistenziale ponendo particolare attenzione a quella di genere nel rispetto dei diritti inderogabili della persona.
2.4 L‘ostetrica/o cura con assiduità il proprio aggiornamento professionale scientifico e tecnico e contribuisce alle attività di formazione e aggiornamento delle/dei colleghe/i, degli altri professionisti sanitari e del personale di supporto.
2.5 L’ostetrica/o garantisce la formazione teorico-pratica dei futuri professionisti, in coerenza con gli obiettivi dei rispettivi progetti/percorsi formativi di base, post-base, continua e permanente.
2.6 L’ostetrica/o nell’agire professionale si impegna ad operare con prudenza, diligenza e perizia al fine di tutelare la salute degli assistiti.
2.7 L’ostetrica/o assume responsabilità sulla base delle competenze professionali acquisite anche avvalendosi dell’eventuale ed opportuna consulenza di altri professionisti, al fine di garantire le cure adeguate alla persona in relazione a specifici obiettivi di salute.
2.8 L’ostetrica/o risponde alla richiesta di bisogno di salute anche quando questa esuli dalla normale attività professionale. Nei casi di inderogabile urgenza si attiva tempestivamente e si adopera per assicurare una adeguata assistenza.
2.9 L’ostetrica/o salvaguarda in ogni circostanza la dignità e il decoro della professione e si astiene da pratiche di concorrenza sleale.
2.10 L’ostetrica/o rende nota alla collettività la propria attività professionale secondo le disposizioni legislative vigenti in materia e secondo le indicazioni del proprio Collegio.
2.11 L’ostetrica/o che viene a conoscenza di casi di abuso di professione o di favoreggiamento dello stesso, ne fa formale denuncia al Collegio e alle autorità competenti.
2.12 L’ostetrica/o rispetta il proprio codice deontologico anche nel contesto internazionale.
3. RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
3.1 L’ostetrica/o tutela la dignità e promuove la salute femminile in ogni età, individuando situazioni di fragilità, disagio, privazione e violenza, fornendo adeguato supporto e garantendo la
segnalazione alle autorità preposte, per quanto di sua competenza.
3.2 L’ostetrica/o promuove e si impegna a garantire la continuità assistenziale accompagnando e prendendosi cura della donna, della coppia, del nascituro durante la gravidanza, il travaglio, il parto ed il puerperio, al fine di garantire una salute globale degli assistiti.
3.3 L’ostetrica/o si attiva per garantire un’assistenza scientificamente validata ed appropriata ai livelli di necessità. Si impegna nella tutela e nella sorveglianza dei processi fisiologici della sessualità, della fertilità e della salute riproduttiva della donna e della coppia.
3.4 L’ostetrica/o garantisce cure appropriate al neonato favorendo i processi fisiologici di adattamento alla vita post-natale.
3.5 Con il consenso della persona interessata, l’ostetrica promuove le tecniche di contenimento del dolore nella donna e nel neonato per quanto di sua competenza attraverso una scelta clinicamente ed eticamente appropriata.
3.6 L’ostetrica/o favorisce l’attaccamento precoce madre/padre e bambino, promuove l’allattamento al seno e supporta il ruolo genitoriale.
3.7 L’ostetrica/o favorisce una informazione corretta ed appropriata sulla donazione/raccolta di materiale biologico ai fini terapeutici e di ricerca, per mettere la
donna/coppia nelle condizioni di poter fare una scelta consapevole.
3.8 L’ostetrica/o si impegna a promuovere la salute globale e riproduttiva della persona fornendo un’informazione corretta, appropriata e personalizzata rispetto agli stili di vita.
3.9 L’ostetrica/o nel rispetto dei programmi di salute multidisciplinari, integra le attività di sua competenza a quelle degli altri professionisti e si impegna a fornire informazioni complete e corrette sui programmi di prevenzione, assistenza/cura, riabilitazione e palliazione, utilizzando metodologie di comunicazione efficaci e favorenti i processi di comprensione della persona.
3.10 L’ostetrica/o, al di fuori dei casi di emergenza-urgenza, prima di intraprendere sulla persona qualsiasi atto professionale, garantisce l’adeguata informazione al fine di ottenere il consenso informato, sulla base di una vera e propria alleanza terapeutica con la persona.
3.11 L’ostetrica/o prende parte alla pianificazione dei percorsi diagnostico-terapeutici dell’area ostetrico-ginecologica e neonatale ed attua i relativi programmi di prevenzione, assistenza/cura e riabilitazione.
3.12 L’ostetrica/o si impegna nel processo di miglioramento continuo dell’assistenza anche attraverso la valutazione del proprio operato e dei risultati delle cure/interventi erogati nei contesti nei quali opera.
3.13 L’ostetrica/o, sulla base delle competenze acquisite in ambito ginecologico, orienta il proprio operato a favore della continuità e della qualità dell’assistenza; partecipa alle procedure diagnostico-terapeutiche e sostiene in modo attivo il percorso di salute della donna.
3.14 L’ostetrica/o orienta la sua azione e la sua assistenza individuando e attivando le risorse e le competenze della donna in tutte le sue fasi vitali al fine di favorire e valorizzare la sua partecipazione attiva ai programmi diagnostici e terapeutici.
3.15 L’ostetrica/o per la tutela e l’attuazione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, presta ed assicura con ogni mezzo a sua disposizione, sostegno ed informazioni sui temi della sessualità, della riproduzione e della contraccezione.
3.16 L’ostetrica/o di fronte ad una richiesta di intervento in conflitto con i principi etici della professione e con i valori personali, si avvale della obiezione di coscienza quando prevista dalla legge e si avvale della clausola di coscienza negli altri casi, garantendo le prestazioni inderogabili per la tutela della incolumità e della vita di tutti i soggetti coinvolti.
3.17 L’ostetrica/o mantiene il segreto di quanto viene a conoscenza nello svolgimento dell’attività professionale, e sulle prestazioni assistenziali effettuate e garantisce la riservatezza del trattamento dei dati personali e della relativa documentazione, salvo il caso di obbligo giuridico o pericolo di vita della persona.
3.18 L’ostetrica/o assicura il rispetto del diritto della madre a conservare l’anonimato riguardo al concepito e al parto, salvo quanto previsto da specifiche normative.
3.19 L’ostetrica/o che presta attività libero professionale informa l’assistita sul suo onorario concordandone preventivamente l’ammontare e garantendo l’adeguatezza e professionalità del suo
compenso rispetto all’opera prestata.
4. RAPPORTI CON COLLEGHE/I E ALTRI PROFESSIONISTI E OPERATORI SANITARI
4.1 L’ostetrica/o collabora con altri professionisti della salute di cui riconosce lo specifico apporto, integrandosi nel lavoro di équipe.
4.2 ll rapporto tra colleghe/i ed altri professionisti ed operatori sanitari si ispira a principi di reciproco rispetto e collaborazione nell’esercizio professionale indipendentemente dai ruoli ricoperti.
4.3 L’ostetrica/o si impegna a tutelare la dignità personale e professionale per sé e per tutte/i le/i colleghe/i, si astiene da comportamenti lesivi dell’onore e reputazione.
5. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SANITARIE E CON IL COLLEGIO
5.1 Nell’esercizio della professione, l’ostetrica/o, contribuisce con il suo impegno ad assicurare l’efficienza del servizio ed un corretto impiego delle risorse nel rispetto dei principi etici
di solidarietà e di sussidiarietà.
5.2 L’ostetrica/o, per quanto di sua competenza, segnala agli organi istituzionalmente preposti, le carenze e le disfunzioni delle strutture e dei servizi in cui opera, impegnandosi in modo propositivo a favorire il miglioramento dei contesti organizzativi e strutturali.
5.3 L’ostetrica/o respinge qualunque tentativo di imposizione di comportamenti non conformi ai principi e ai doveri deontologici, dandone immediata notizia al Collegio professionale.
5.4 L’ostetrica evita ogni conflitto di interesse economico e non, che si può manifestare nei rapporti individuali, nella prescrizione, nei rapporti con enti, organizzazioni, istituzioni ed industrie.
5.5 L’ostetrica/o, nell’ambito della programmazione sanitaria, collabora ad iniziative di interesse collettivo e fornisce alle autorità sanitarie nazionali ed internazionali nonché ai comitati etici, il proprio specifico contributo.
5.6 L’ostetrica/o, nell’ambito delle attività di rappresentanza professionale a livello locale, nazionale ed internazionale, contribuisce alla realizzazione di programmi di salute della donna, in ambito sessuale-riproduttivo e dell’età evolutiva.
5.7 I dirigenti degli Organismi Istituzionali di rappresentanza della professione locale e nazionale, mantengono tra loro un costante e fattivo rapporto di collaborazione, al fine di garantire lo sviluppo professionale per la tutela del cittadino e della collettività.
5.8 L’ostetrica/o riconosce, rispetta e valorizza gli organi di rappresentanza professionale, favorendo la democratica e attiva gestione di tali organismi.
5.9 L’ostetrica/o è tenuta/o a comunicare al Collegio di appartenenza l’iscrizione ad eventuali società ed ogni accordo/contratto privato diretto allo svolgimento dell’attività professionale.
6. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
6.1 Il presente codice contiene principi etici di orientamento e guida all’esercizio della professione di ostetrica/o, e la loro inosservanza è sanzionata dal Collegio professionale.
6.2 L’Ostetrica/o, nel rispetto della normativa vigente, è iscritta al Collegio Provinciale o interprovinciale di riferimento e partecipa attivamente al conseguimento degli obiettivi professionali ed istituzionali.
6.3 I Collegi professionali si rendono garanti della qualificazione dei professionisti, dell’acquisizione, dello sviluppo e del mantenimento delle loro competenze, per la promozione e la tutela della salute di genere, riproduttiva e dell’età evolutiva.
6.4 E’ compito dei Collegi Provinciali ed Interprovinciali promuovere, trasmettere e fare osservare a ciascuna/o iscritta/o il presente Codice, ed i principi e i valori che lo ispirano.